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CIPL Edilizia Industria Livorno: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

Le Parti Sociali, all’esito della verifica degli indicatori, hanno elaborato le tabelle, distinte tra operai ed impiegati, relative ai valori dell’EVR per I’anno 2024

Il giorno 16 giugno 2025 si sono incontrati Ance Toscana Costa, assistiti da Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze Livorno Massa Carrara e la Fillea-Cgil di Livorno, Filca-Cisl Toscana, Feneal-Uil Toscana. Le Parti si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell’EVR 2024, la cui eventuale corresponsione avverrà a consuntivo nell‘anno 2025, in applicazione delle disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Livorno del 16 maggio 2022.

Sulla base delle previsioni, ex art. 38 del citato CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dall’Accordo integrativo provinciale del 16 maggio 2022, che prevede che per ogni indicatore la comparazione avverrà, sulla base degli ultimi dati disponibili, con riferimento all’anno 2024, confrontando la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2021/2022/2023. L’EVR 2024 verrà erogato da gennaio a dicembre 2025.

Le Parti Sociali hanno dato corso alla verifica degli indicatori ed all’esito di tale verifica hanno elaborato le tabelle, distinte tra operai ed impiegati, relative ai valori dell’EVR per I’anno 2024, da erogarsi mensilmente, da gennaio a dicembre, nel 2025.

Regime forfetario e regime IVA del margine: nuove attività e criteri di incompatibilità

È stata pubblicata una risposta dell’Agenzia delle entrate riguardo al regime forfetario in relazione al regime IVA del margine e l’opzione per il regime IVA ordinario (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 181).

Un commerciante al dettaglio dichiara di aver intenzione di adottare dal 1° gennaio 2025, ritenendo di averne i requisiti richiesti, il regime forfetario, poiché, dalla data sopraindicata, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cosiddetto regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (seguìto fino al 31 dicembre 2024). Inoltre, l’Istante rappresenta l’intenzione di voler svolgere, a decorrere dal 2025, anche l’attività ulteriore di vendita di piccoli elettrodomestici usati, continuando ad adottare il regime forfetario. In proposito, sottolinea che, ai fini dell’IVA, quest’ultima attività (vendita di piccoli elettrodomestici usati) sarebbe soggetta ex lege al regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore ai 516,00 euro, troverebbe applicazione il metodo globale secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il “regime fiscale di vantaggio” (ex articolo 27 del D.L. n. 98/2011) è stato progressivamente abrogato, permettendo ai contribuenti che già lo applicavano di continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (quinquennio o 35 anni di età) o di passare al regime forfetario.

Una delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge n. 190/2014, che esclude le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La circolare n. 9/E/2019 chiarisce che l’incompatibilità con il regime forfetario è “in re ipsa” ogni qualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, la stessa circolare specifica che se il contribuente, avendo la facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, poiché non sussistono precedenti periodi d’imposta rispetto al 2025 in cui l’Istante abbia applicato il regime IVA del margine, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa adottare direttamente il regime forfetario in relazione alla nuova attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati (di valore inferiore a 516,46 euro), anche se questa attività rientrerebbe teoricamente nel regime IVA del margine.

 

L’adesione al regime forfetario dovrà essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A e indicando il valore “2” nella casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B.
Successivamente, l’adesione dovrà essere confermata nella dichiarazione dei redditi, attestando la presenza di tutti i requisiti e l’assenza di cause ostative.

Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali: profili assicurativi

Fornite indicazioni sui criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi (INAIL, circolare 4 luglio 2025 n. 40).

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/2025, l’INAIL ha fornito alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi dell’attività di consegna beni per conto altrui svolta dai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

In particolare, in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi:

lavoro autonomo: il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio;
collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e rapporti di lavoro subordinati: si applicano le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. n. 1124/1965.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

– Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a) del Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
– Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.