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CCNL Trasporto a Fune: siglato il rinnovo

Previsti aumenti retributivi pari a 212,00 euro mensili

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale degli addetti agli impianti di trasporto a fune.

Il contratto scade il 30 aprile 2028 e prevede incrementi economici pari a 212,00 euro mensili.

Per la parte normativa è stato stabilito un giorno in più di permesso retributivo; un giorno in più di congedo di paternità retribuito e maggiori tutele in caso di malattie gravi così così come maggiori strumenti di prevenzione per contrastare moleste e violenze nei luoghi di lavoro.

Parasubordinati: “MyINPS” invia comunicazioni per superamento del massimale annuo

Dal mese di maggio arriva una informativa per i lavoratori interessati della Gestione separata (INPS, messaggio 19 maggio 2025, n. 1561).

L’INPS ha comunicato che, a decorrere dal mese di maggio 2025, è previsto l’invio di una comunicazione informativa ai lavoratori parasubordinati con obbligo contributivo presso la Gestione separata, nella quale viene evidenziato che, a seguito delle denunce dei compensi erogati trasmesse con il flusso Uniemens da parte dei committenti, è stato raggiunto il massimale annuo e che, pertanto, non si è più obbligati al pagamento della relativa contribuzione.

Nella comunicazione, che viene inviata tramite “MyINPS”, i lavoratori vengono invitati ad avvisare i committenti al fine di non applicare più la contribuzione previdenziale sui successivi compensi erogati oltre il limite del massimale annuo. Nel caso siano già stati effettuati dei versamenti eccedenti il massimale annuo, si avvisa che, con decorrenza dall’anno successivo e a conclusione dei controlli di merito effettuati sulle denunce Uniemens presentate e relative alla medesima annualità (aventi a oggetto i compensi imponibili e le aliquote applicate), saranno messe a disposizione le somme pagate in eccedenza, che potranno essere richieste con specifica istanza di rimborso.

L’INPS, al fine di agevolare la conoscenza delle effettive somme messe a disposizione, invierà specifica comunicazione sia al lavoratore, sia ai committenti con i relativi dati.

A regime, la sopra descritta comunicazione sarà inviata ai soggetti interessati al raggiungimento del massimale annuo.

CIPL Commercio Bolzano: siglata intesa tra Unione Commercio e Sindacati

Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro

Il giorno 15 maggio 2025 l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige ed i sindacati provinciali Asgb Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo accordo integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2027. 

Dal punto di vista economico, è previsto l’aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro. Detto aumento è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranches:

– da 8,00 a 45,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;

– da 45,00 euro a 75,00 euro a partire dal 1° novembre 2026. 

Dal punto di vista normativo, in materia di permessi retribuiti, al fine di farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di malattia certificata dei figli, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione. Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata. 

In tema di diritto allo studio e formazione ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Per i contratti a tempo determinato in località turistiche, rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale.