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Il Cassetto previdenziale del contribuente esteso ai piccoli coloni

Possibile anche a queste figure e ai compartecipanti familiari l’accesso alle funzionalità per la gestione della propria posizione contributiva (INPS, messaggio 30 giugno 2025, n. 2080).

L’INPS ha comunicato che, per gestire la propria posizione contributiva, le funzionalità del Cassetto previdenziale del contribuente sono state estese ai concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari. In particolare, questi soggetti potranno visualizzare e scaricare l’avviso di tariffazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta.

Il messaggio in commento, inoltre, rammenta che gli intermediari e gli altri soggetti autorizzati agli adempimenti previdenziali, in nome e per conto dei soggetti concedenti, possono accedere al Cassetto previdenziale del contribuente previa presentazione di delega. La delega può essere attivata tramite i servizi per le aziende e i consulenti, alla voce “Gestione deleghe”.

In particolare, la procedura prevede:

– accesso ai “Servizi per le aziende ed i consulenti” e selezione della voce “Gestione deleghe”;

– ricerca della posizione contributiva tramite codice fiscale;

– selezione della voce “Delega da soggetto contribuente” e poi “Rappresentante legale/Titolare” (i dati anagrafici vengono compilati automaticamente se già presenti in INPS);

– inserimento della data di decorrenza della delega e conferma della richiesta dopo verifica dei dati inseriti.

La delega diventa attiva il giorno successivo alla richiesta di attivazione.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

L’Aran propone una riduzione sul fondo delle risorse decentrate a fronte di un aumento dello stipendio

Il 2 luglio si è tenuto un incontro per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Si è, pertanto, discusso sull’aumento salariale e nello specifico sulla proposta dell’Aran di ridurre l’indennità di comparto a favore di un aumento dello stipendio oltre ad una riduzione  delle risorse decentrate.

L’operazione comporterebbe uno spostamento da un massimo di 17,00 euro lordi per i funzionari ad un minimo di 11,00 euro lordi per gli operatori sul salario tabellare.

I sindacati ritengono la proposta totalmente insufficiente in quanto servirebbero fondi certi per un contratto giusto, ribadendo sempre la disponibilità ad un nuovo confronto.

L’Aran ha, pertanto, interrotto la trattativa introducendo solo una possibilità, non un obbligo, di superamento del tetto delsalario accessorio.

Criteri di selezione per i controlli preventivi delle dichiarazioni 730/2025 con rimborso

L’Agenzia delle entrate ha stabilito i criteri di selezione per il controllo preventivo delle dichiarazioni dei redditi, modello 730/2025, che risultano a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2025, n. . 277593).

I controlli preventivi possono essere applicati a dichiarazioni presentate direttamente, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o anche tramite CAF o professionisti abilitati.

 

Le dichiarazioni oggetto di controllo sono quelle modello 730/2025 con esito a rimborso che presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata le quali incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Un ulteriore motivo di controllo è che tali modifiche presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati nel provvedimento, o che determinino un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Gli elementi di incoerenza che possono portare alla selezione per il controllo preventivo sono individuati come segue:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

L’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Questi controlli devono essere svolti entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione, se quest’ultima è successiva al termine.

 

Il rimborso spettante, una volta concluse le operazioni di controllo preventivo, è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva.